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ASSOCIAZIONE   

Benvenuti 

Statuto  
Organigramma  
Programma 2008  

Storia  
Periodico  
Evoluzione  

 

Statuto
 
ARTICOLO 1

E' corrente in Verona, in seno alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, presso il palazzo sede dell'Ente, l'Associazione "Veronesi nel Mondo - ONLUS", associazione senza fini di lucro, di utilità sociale. Essa ha durata illimitata.

ARTICOLO 2
L'Associazione si propone di svolgere ampia e diffusa opera di assistenza a favore dei veronesi che risiedono all'estero e di quelli che intendono rimpatriare. Per il raggiungimento di queste finalità l'Associazione provvederà in particolare:
1. al collegamento tra i veronesi emigrati e le loro famiglie favorendo, tra loro, sempre più frequenti contatti nei modi più opportuni, anche con l'ausilio della pubblicazione di periodici, sussidi audiovisivi, strumenti e programmi informatici ed ogni altro mezzo;
2. alla promozione all'estero di iniziative idonee ad aggregare i veronesi, con la costituzione di circoli, associazioni e simili che faranno parte integrante del presente organismo e saranno disciplinati con apposite disposizioni regolamentari;
3. allo studio dei problemi dell'emigrazione, specie per quanto attiene la difesa e latutela dei diritti e degli interessi della persona o della famiglia dell'emigrato o di chi rimpatria;
4. ad ogni altra attività di carattere assistenziale, culturale, formativo e informativo a favore degli emigrati e di chi rimpatria;
5. all'aggiornamento costante delle informazioni sui veronesi nel mondo;
6. alla documentazione del lavoro e delle attività degli emigrati all'estero;
7. all'assistenza, d'intesa con altre istituzioni, agli emigrati veronesi e loro discendenti che rimpatriano;
8. alla realizzazione di iniziative, in collaborazione con Enti Pubblici e non operanti a livello comunale, provinciale e regionale, a favore degli emigrati;
9. alla realizzazione di pubblicazioni -anche nella veste di editore - scritte, video e telematiche per conseguire i fini sociali;
10. all'esecuzione di progetti, incarichi od attività operative affidate da parte di Organi nazionali, regionali, provinciali in materie affini agli scopi dell'Associazione;
11. ad ogni azione atta a favorire la ricerca, la conservazione, la tutela, la divulgazione della memoria storica dell'emigrazione veronese, in Italia e nel mondo ,curando la creazione ed il rafforzamento di rapporti affettivi, culturali e sociali tra le due componenti della comunità veronese: quella degli emigrati e loro discendenti e quella dei residenti.
Per il conseguimento delle finalità su indicate l'Associazione potrà promuovere e coordinare gli interventi solidaristici di altri organismi e collaborare con Uffici e Istituzioni interessati.
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


ARTICOLO 3

I soci dell'Ente sono fondatori ed ordinari.
Sono soci fondatori quelli che hanno fondato l'Associazione e che, come tali, sono elencati nell'atto costitutivo.
Sono soci ordinari quanti, tra Enti Pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, vi aderiscono nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
I soci ordinari devono essere ammessi dal Consiglio di Amministrazione dietro presentazione di formale richiesta.
I soci devono corrispondere annualmente, a pena di esclusione, come previsto dall'articolo 11, comma 3, una quota di adesione.


ARTICOLO 4
L'Associazione provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:
a) il provento derivante dalla riscossione delle quote di adesione annuali dei soci ordinari nella misura determinata dall'assemblea al momento dell'approvazione del bilancio di previsione;
b) i contributi a titolo di rimborso delle spese di stampa delle pubblicazioni, periodiche e non, edite da parte dell'Associazione;
c) i contributi ordinari e straordinari che siano versati da chi intenda sostenere le attività dell'Associazione;
d) i frutti del patrimonio che l'Associazione possa eventualmente costituire.
e) ogni altro provento derivante dallo svolgimento dell'attività associativa.


ARTICOLO 5
Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Provibiri;
f) il Presidente onorario


ARTICOLO 6

L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatorie ordinari e di cui all'elenco citato all'articolo 3.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea:
a) per la Camera di Commercio n.3 rappresentanti ciascuno con diritto di voto;
b) per l'Amministrazione Provinciale n.2 rappresentanti ciascuno con diritto di voto;
c) per il Comune di Verona n.2 rappresentanti ciascuno con diritto di voto;
d) per la Regione Veneto n.1 rappresentante con diritto di voto;
e) per la Curia Vescovile n.1 rappresentante con diritto di voto.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, con voto consultivo, tutti i veronesi emigrati ed ex emigranti, che non facciano parte dei soci ordinari dell'Associazione.


ARTICOLO 7
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
a) elezione del Presidente onorario - su proposta del Consiglio di Amministrazione;
b) elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione tra i soci dell'Associazione o loro rappresentanti incaso di Enti o persone giuridiche; elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
c) approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio consuntivo, nonché determinazione della misura della quota annuale dovuta dai soci ordinari e dicui al precedente articolo 4 (lettera a);
d) parere in merito alla relazione annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'Associazione e che viene allegata albilancio;
e) approvazione delle linee di indirizzo da seguire per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;
f) eventuali modifiche del presente statuto.


ARTICOLO 8
L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'anno precedente e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
L'assemblea è invece convocata in seduta straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o quando sia richiesto da almeno due terzi dei soci fondatori e ordinari.
L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti. Spetta ai soci di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 6, il diritto di veto sulle deliberazionic omportanti modifiche statutarie.


ARTICOLO 9
Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.
Nel caso di soci residenti all'Estero la convocazione va trasmessa per lettera col sistema "postacelere" con cartolina di ritorno. La lettera, con l'Ordine del Giorno, deve essere inviata 20 giorni prima della riunione. La convocazione potrà essere considerata valida se effettuata con pubblicazione di apposito avviso sulla stampa periodica dell'Associazione inviata almeno 20 giorni prima della riunione.


ARTICOLO 10
Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
I componenti dell'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, da darsi esclusivamente ad altri componenti dell'Assemblea stessa. Nessun partecipante può essere destinatario di più di una delega.


ARTICOLO 11
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere data per un periodo limitato.
Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della propria quota.
Sono esclusi dall'Associazione i soci che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi.


ARTICOLO 12
Il Consiglio di Amministrazione è compostoda 7 membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Le cariche sociali sono onorifiche.
Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione - limitatamente al periodo del proprio mandato oppure alla durata in carica dell'Organo Amministrativo di appartenenza - un rappresentante per ognuno dei seguenti Organismi: Amministrazione Provinciale; Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura; Comune di Verona; Regione Veneto; Curia Vescovile.
Compete al Consiglio di Amministrazione:
1. eleggere il Presidente ed i due Vice Presidenti tra i propri membri scelti fra i delegati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6;
2. adottare tutte le deliberazioni necessarie per il conseguimento dei fini sociali inattuazione delle direttive fissate dall'assemblea;
3. individuare e proporre le linee di indirizzo e di programma dell'Associazione;
4. predisporre, annualmente, i bilanci da sottoporre, poi, all'assemblea;
5. decidere sull'ammissione di nuovi soci;
6. provvedere alla nomina del Segretario dell'Associazione; al reclutamento dei dipendenti dell'Associazione ed al loro eventuale licenziamento ed al conferimento di eventuali incarichi di consulenza.
7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico con compiti operativi, composto da 3 a 7 membri scelti tra i propri associati e coordinato dal Presidente.


ARTICOLO 13
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima diciascuna riunione al domicilio di ciascun Consigliere.
In caso di necessità od urgenza il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione anche a mezzo fax o E-Mail con preavviso di 2 giorni.
Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato quando lo richieda un terzo dei suoi membri con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.


ARTICOLO 14
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


ARTICOLO 15
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio. Tali provvedimenti sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica, nella prima riunione successiva.
In caso di assenza od impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano d'età, o in caso diassenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consigliere più anziano d'età.


ARTICOLO 16
il Collegio dei Revisori dei Conti è compostoda 3 membri effettivi e da 2 supplenti. I revisori effettivi e quelli supplenti sono eletti dall'Assemblea su designazione dei rappresentanti degli Enti di cui al precedente articolo 6, sub a) b) e c).
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura incarica 3 anni e svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione attestando la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione. A tal fine redige specifiche relazioni da allegare al conto consuntivo, o al bilancio preventivo ed alle sue eventuali variazioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.


ARTICOLO 17
Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri effettivi e di due supplenti. I Probiviri possono essere anche non soci e durano in carica 3 anni. Spetta al Collegio dei Probiviri giudicare se determinati atti o comportamenti dei Soci siano incompatibili con le finalità dell'Associazione.
Compete al Presidente dell'Associazione deferire al Collegio dei Probiviri ogni atto di cui sopra ritenuto meritevole di censura in relazione agli scopi che l'Associazione si propone. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili avanti l'Assemblea che decide inappellabilmente con voto segreto.


ARTICOLO 18
Qualora nel triennio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione la surrogazione viene effettuata dal Consiglio per cooptazione, e la persona cooptata rimane in carica fino alla prima assemblea utile.
Le persone elette ad una carica nel corso del triennio scadono assieme a quello nominato all'inizio del medesimo.


ARTICOLO 19
La direzione dell'Associazione e l'esecuzione dei provvedimenti degli organi sociali ivi compresa la tenuta della contabilità dell'Associazione, sono curate da un segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione che opera sotto la diretta sorveglianza del Presidente.
Egli partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio e provvede alla redazione deirelativi verbali.
I verbali vengono firmati dal Presidente edal Segretario.


ARTICOLO 20
L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Il Consiglio predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuali dell'Associazione e li sottopone, per l'approvazione, all'Assemblea.
Tali adempimenti devono essere effettuati rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno.


ARTICOLO 21
L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente all'attuazione dell'attività istituzionale. L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o risorse o capitale nel corso delle sue attività.


ARTICOLO 22
Le funzioni di cassiere dell'Ente sono affidate ad un Istituto di Credito in forza di apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.


ARTICOLO 23
Le eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere adottate con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che deciderà validamente in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.


ARTICOLO 24
L'Assemblea, che delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in merito alla devoluzione del patrimonio sociale. Il patrimonio deve essere devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ARTICOLO 25
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme delCodice Civile.
 

 

 
         
 
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