E' corrente in Verona, in seno alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, presso il palazzo
sede dell'Ente, l'Associazione "Veronesi nel Mondo
- ONLUS", associazione senza fini di lucro, di utilità
sociale. Essa ha durata illimitata.
ARTICOLO 2 L'Associazione si propone di svolgere ampia e diffusa
opera di assistenza a favore dei veronesi che risiedono
all'estero e di quelli che intendono rimpatriare. Per
il raggiungimento di queste finalità l'Associazione
provvederà in particolare:
1. al collegamento tra i veronesi emigrati e le loro
famiglie favorendo, tra loro, sempre più frequenti
contatti nei modi più opportuni, anche con l'ausilio
della pubblicazione di periodici, sussidi audiovisivi,
strumenti e programmi informatici ed ogni altro mezzo;
2. alla promozione all'estero di iniziative idonee ad
aggregare i veronesi, con la costituzione di circoli,
associazioni e simili che faranno parte integrante del
presente organismo e saranno disciplinati con apposite
disposizioni regolamentari;
3. allo studio dei problemi dell'emigrazione, specie
per quanto attiene la difesa e latutela dei diritti
e degli interessi della persona o della famiglia dell'emigrato
o di chi rimpatria;
4. ad ogni altra attività di carattere assistenziale,
culturale, formativo e informativo a favore degli emigrati
e di chi rimpatria;
5. all'aggiornamento costante delle informazioni sui
veronesi nel mondo;
6. alla documentazione del lavoro e delle attività
degli emigrati all'estero;
7. all'assistenza, d'intesa con altre istituzioni, agli
emigrati veronesi e loro discendenti che rimpatriano;
8. alla realizzazione di iniziative, in collaborazione
con Enti Pubblici e non operanti a livello comunale,
provinciale e regionale, a favore degli emigrati;
9. alla realizzazione di pubblicazioni -anche nella
veste di editore - scritte, video e telematiche per
conseguire i fini sociali;
10. all'esecuzione di progetti, incarichi od attività
operative affidate da parte di Organi nazionali, regionali,
provinciali in materie affini agli scopi dell'Associazione;
11. ad ogni azione atta a favorire la ricerca, la conservazione,
la tutela, la divulgazione della memoria storica dell'emigrazione
veronese, in Italia e nel mondo ,curando la creazione
ed il rafforzamento di rapporti affettivi, culturali
e sociali tra le due componenti della comunità
veronese: quella degli emigrati e loro discendenti e
quella dei residenti.
Per il conseguimento delle finalità su indicate
l'Associazione potrà promuovere e coordinare
gli interventi solidaristici di altri organismi e collaborare
con Uffici e Istituzioni interessati.
L'Associazione persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale, e non potrà svolgere
attività diverse da quelle sopra elencate ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 3
I soci dell'Ente sono fondatori ed ordinari.
Sono soci fondatori quelli che hanno fondato l'Associazione
e che, come tali, sono elencati nell'atto costitutivo.
Sono soci ordinari quanti, tra Enti Pubblici e privati,
persone fisiche o giuridiche, vi aderiscono nell'intento
di contribuire al conseguimento delle finalità
dell'Associazione.
I soci ordinari devono essere ammessi dal Consiglio
di Amministrazione dietro presentazione di formale richiesta.
I soci devono corrispondere annualmente, a pena di esclusione,
come previsto dall'articolo 11, comma 3, una quota di
adesione.
ARTICOLO 4 L'Associazione provvede al proprio funzionamento
con i seguenti mezzi finanziari:
a) il provento derivante dalla riscossione delle quote
di adesione annuali dei soci ordinari nella misura determinata
dall'assemblea al momento dell'approvazione del bilancio
di previsione;
b) i contributi a titolo di rimborso delle spese di
stampa delle pubblicazioni, periodiche e non, edite
da parte dell'Associazione;
c) i contributi ordinari e straordinari che siano versati
da chi intenda sostenere le attività dell'Associazione;
d) i frutti del patrimonio che l'Associazione possa
eventualmente costituire.
e) ogni altro provento derivante dallo svolgimento dell'attività
associativa.
ARTICOLO 5 Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Provibiri;
f) il Presidente onorario
ARTICOLO 6
L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatorie
ordinari e di cui all'elenco citato all'articolo 3.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea:
a) per la Camera di Commercio n.3 rappresentanti ciascuno
con diritto di voto;
b) per l'Amministrazione Provinciale n.2 rappresentanti
ciascuno con diritto di voto;
c) per il Comune di Verona n.2 rappresentanti ciascuno
con diritto di voto;
d) per la Regione Veneto n.1 rappresentante con diritto
di voto;
e) per la Curia Vescovile n.1 rappresentante con diritto
di voto.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, con voto
consultivo, tutti i veronesi emigrati ed ex emigranti,
che non facciano parte dei soci ordinari dell'Associazione.
ARTICOLO 7 All'assemblea spettano i seguenti compiti:
a) elezione del Presidente onorario - su proposta del
Consiglio di Amministrazione;
b) elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione
tra i soci dell'Associazione o loro rappresentanti incaso
di Enti o persone giuridiche; elezione dei componenti
il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri;
c) approvazione del bilancio annuale di previsione e
del bilancio consuntivo, nonché determinazione
della misura della quota annuale dovuta dai soci ordinari
e dicui al precedente articolo 4 (lettera a);
d) parere in merito alla relazione annuale predisposta
dal Consiglio di Amministrazione sull'attività
svolta dall'Associazione e che viene allegata albilancio;
e) approvazione delle linee di indirizzo da seguire
per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;
f) eventuali modifiche del presente statuto.
ARTICOLO 8 L'assemblea è convocata in seduta ordinaria
almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio
di previsione e del conto consuntivo dell'anno precedente
e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
L'assemblea è invece convocata in seduta straordinaria
quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio
di Amministrazione o quando sia richiesto da almeno
due terzi dei soci fondatori e ordinari.
L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto presenti. Spetta ai soci di cui
ai punti a), b) e c) dell'articolo 6, il diritto di
veto sulle deliberazionic omportanti modifiche statutarie.
ARTICOLO 9 Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente
l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti
con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della
data fissata per la convocazione.
Nel caso di soci residenti all'Estero la convocazione
va trasmessa per lettera col sistema "postacelere" con
cartolina di ritorno. La lettera, con l'Ordine del Giorno,
deve essere inviata 20 giorni prima della riunione.
La convocazione potrà essere considerata valida
se effettuata con pubblicazione di apposito avviso sulla
stampa periodica dell'Associazione inviata almeno 20
giorni prima della riunione.
ARTICOLO 10 Per la validità delle Assemblee è
necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno
la metà più uno degli aventi diritto.
In seconda convocazione, l'Assemblea è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.
I componenti dell'Assemblea possono farsi rappresentare
mediante delega scritta, da darsi esclusivamente ad
altri componenti dell'Assemblea stessa. Nessun partecipante
può essere destinatario di più di una
delega.
ARTICOLO 11 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato
e non può essere data per un periodo limitato.
Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento
della propria quota.
Sono esclusi dall'Associazione i soci che non abbiano
provveduto al pagamento della quota associativa annuale
per due anni consecutivi.
ARTICOLO 12 Il Consiglio di Amministrazione è compostoda
7 membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica
3 anni e sono rieleggibili. Le cariche sociali sono
onorifiche.
Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione - limitatamente al periodo del proprio
mandato oppure alla durata in carica dell'Organo Amministrativo
di appartenenza - un rappresentante per ognuno dei seguenti
Organismi: Amministrazione Provinciale; Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura; Comune di Verona;
Regione Veneto; Curia Vescovile.
Compete al Consiglio di Amministrazione:
1. eleggere il Presidente ed i due Vice Presidenti tra
i propri membri scelti fra i delegati di cui alle lettere
a), b) e c) dell'articolo 6;
2. adottare tutte le deliberazioni necessarie per il
conseguimento dei fini sociali inattuazione delle direttive
fissate dall'assemblea;
3. individuare e proporre le linee di indirizzo e di
programma dell'Associazione;
4. predisporre, annualmente, i bilanci da sottoporre,
poi, all'assemblea;
5. decidere sull'ammissione di nuovi soci;
6. provvedere alla nomina del Segretario dell'Associazione;
al reclutamento dei dipendenti dell'Associazione ed
al loro eventuale licenziamento ed al conferimento di
eventuali incarichi di consulenza.
7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare
un Comitato Tecnico con compiti operativi, composto
da 3 a 7 membri scelti tra i propri associati e coordinato
dal Presidente.
ARTICOLO 13 Il Consiglio di Amministrazione è convocato
dal Presidente mediante avviso, contenente l'ordine
del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata almeno
5 giorni prima diciascuna riunione al domicilio di ciascun
Consigliere.
In caso di necessità od urgenza il Presidente
può convocare il Consiglio di Amministrazione
anche a mezzo fax o E-Mail con preavviso di 2 giorni.
Il Consiglio di Amministrazione è altresì
convocato quando lo richieda un terzo dei suoi membri
con specifica indicazione degli argomenti che si intendono
trattare.
ARTICOLO 14 Per la validità delle riunioni del Consiglio
di Amministrazione è necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti
dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
ARTICOLO 15 Il Presidente è il legale rappresentante
dell'Associazione. Egli convoca e presiede l'Assemblea
ed il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente
può assumere provvedimenti di competenza del
Consiglio. Tali provvedimenti sono sottoposti al Consiglio
di Amministrazione per la ratifica, nella prima riunione
successiva.
In caso di assenza od impedimento del Presidente ne
assume le funzioni il Vice Presidente più anziano
d'età, o in caso diassenza del Presidente e dei
Vice Presidenti, il Consigliere più anziano d'età.
ARTICOLO 16 il Collegio dei Revisori dei Conti è compostoda
3 membri effettivi e da 2 supplenti. I revisori effettivi
e quelli supplenti sono eletti dall'Assemblea su designazione
dei rappresentanti degli Enti di cui al precedente articolo
6, sub a) b) e c).
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura incarica 3 anni
e svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione
attestando la corrispondenza del conto consuntivo alle
risultanze della gestione. A tal fine redige specifiche
relazioni da allegare al conto consuntivo, o al bilancio
preventivo ed alle sue eventuali variazioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio
seno il Presidente.
ARTICOLO 17 Il Collegio dei Probiviri è composto di 3
membri effettivi e di due supplenti. I Probiviri possono
essere anche non soci e durano in carica 3 anni. Spetta
al Collegio dei Probiviri giudicare se determinati atti
o comportamenti dei Soci siano incompatibili con le
finalità dell'Associazione.
Compete al Presidente dell'Associazione deferire al
Collegio dei Probiviri ogni atto di cui sopra ritenuto
meritevole di censura in relazione agli scopi che l'Associazione
si propone. Le decisioni del Collegio dei Probiviri
sono impugnabili avanti l'Assemblea che decide inappellabilmente
con voto segreto.
ARTICOLO 18 Qualora nel triennio vengano a mancare uno o più
componenti del Consiglio di Amministrazione la surrogazione
viene effettuata dal Consiglio per cooptazione, e la
persona cooptata rimane in carica fino alla prima assemblea
utile.
Le persone elette ad una carica nel corso del triennio
scadono assieme a quello nominato all'inizio del medesimo.
ARTICOLO 19 La direzione dell'Associazione e l'esecuzione dei
provvedimenti degli organi sociali ivi compresa la tenuta
della contabilità dell'Associazione, sono curate
da un segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione
che opera sotto la diretta sorveglianza del Presidente.
Egli partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio
e provvede alla redazione deirelativi verbali.
I verbali vengono firmati dal Presidente edal Segretario.
ARTICOLO 20 L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide
con l'anno solare. Il Consiglio predispone il bilancio
di previsione e il conto consuntivo annuali dell'Associazione
e li sottopone, per l'approvazione, all'Assemblea.
Tali adempimenti devono essere effettuati rispettivamente
entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno.
ARTICOLO 21 L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi
di gestione esclusivamente all'attuazione dell'attività
istituzionale. L'Associazione non può distribuire
utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né
fondi o risorse o capitale nel corso delle sue attività.
ARTICOLO 22 Le funzioni di cassiere dell'Ente sono affidate
ad un Istituto di Credito in forza di apposita convenzione
approvata dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 23 Le eventuali modifiche del presente statuto dovranno
essere adottate con deliberazione dell'Assemblea straordinaria
che deciderà validamente in prima convocazione,
con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti,
ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora
dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei
suoi componenti.
ARTICOLO 24 L'Assemblea, che delibera l'eventuale scioglimento
dell'Associazione per qualunque causa, nomina uno o
più liquidatori e dispone in merito alla devoluzione
del patrimonio sociale. Il patrimonio deve essere devoluto
ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità,
sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 25 Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto si fa rinvio alle norme delCodice Civile.