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    Aut. del Trib. di Verona del 6/6/1974 n.312 - Dir. Resp. Beppe Montresor
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Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro
 

Riportiamo qui  quasi integralmente, l’ultima modifica regionale, apportata

lo scorso 15 gennaio, alle nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Finalità e destinatari

La Regione del Veneto, nell’ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale:

a) promuove iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale:

1) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell’espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero per almeno cinque anni conse-

cutivi;

2) del coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui al punto 1);

b) interviene nei confronti della collettività veneta all’estero per garantire il mantenimento dell’identità veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine.

Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.

La permanenza all’estero deve risultare da dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Art. 2 Iniziative e interventi

Le iniziative e gli interventi regionali destinati ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono volti:

ad agevolare e favorire il rientro e l’inserimento nel territorio regionale;

ad assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività culturali, organizzando nel territorio regionale soggiorni culturali, nonché di turismo sociale e di interscambio;

a concorrere con le autonomie locali e funzionali nell’assistenza, qualora gli stessi stabiliscano la loro residenza nel Veneto.

Le iniziative e gli interventi regionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) sono volti:

          a fornire assistenza nel caso si verifichino all’estero particolari eventi socio-politici;

          a curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti all’estero, di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;

          a prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo.

La Regione effettua e sostiene, altresì, studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio.

Capo II

INTERVENTI FINALIZZATI AL RIENTRO E ALL’INSERIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 3 – Sportelli informativi

La Regione promuove l’istituzione di sportelli informativi a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), volti a:

agevolare l’incontro domanda-offerta di lavoro;

garantire consulenza e assistenza nelle pratiche relative al rientro e all’inserimento degli stessi nel territorio regionale.

La Giunta regionale è autorizzata ad istituire gli sportelli informativi di cui al comma 1 e può affidarne la gestione alle amministrazioni provinciali, alle associazioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), alle associazioni delle categorie economiche e ad altri enti e associazioni.

Art. 4 – Alloggio

Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall’estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni che nel territorio della Regione intendano costruire od acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l’edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale o, in alternativa, un contributo nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con istituti di credito di durata non superiore a quindici anni. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per garantire l’accesso alle fasce più deboli.

In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e non deve aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.

L’abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l’unica di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o l’unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

L’alloggio non può essere destinato a uso diverso di quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un periodo di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso.

La documentazione relativa alla costruzione, all’acquisto o sistemazione dell’alloggio può riferirsi ad interventi effettuati nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Ai fini della liquidazione del contributo concesso, la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 5 viene prodotta, pena la decadenza del beneficio, entro due anni dalla concessione del contributo regionale.

I comuni, nel determinare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996 n.10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, possono riservare ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), una quota fino ad un massimo del dieci per cento.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, che prevedono anche concessioni di contributi, con le imprese che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), al fine di agevolare il reperimento di alloggi.

Art. 5 – Incentivazione di attività produttive

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche tramite gli enti locali, contributi ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall’estero e residenti nel Veneto da non più di due anni, che intendano avviare nel territorio regionale attività produttive in forma singola o cooperativistica.

Il contributo in conto capitale è concesso per investimenti finalizzati all’avvio dell’attività produttiva nella misura massima del trenta per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque entro i limiti massimi fissati nel programma annuale di cui all’articolo 14, comma 2. Tale contributo non può essere cumulato con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie.

I destinatari dei contributi di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’attività di impresa.

Le agevolazioni previste dal presente articolo sono erogabili nel rispetto del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 pubblicata nella GUCE del 13 gennaio 2001, n.L10 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Art. 6 – Inserimento scolastico

Allo scopo di assicurare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari, promuove:

corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento scolastico;

iniziative miranti al riconoscimento degli studi compiuti all’estero.

Art. 7 – Formazione e riqualificazione professionale

La Regione, nell’ambito dei programmi di formazione professionale e in concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

La Regione promuove, altresì, iniziative di aggiornamento culturale per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni.

Art. 8 – Interventi socio-assistenziali

Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall’estero e residenti nel Veneto da non più di due anni possono essere concessi, dai comuni dove viene fissata la residenza, contributi per:

          spese sostenute per il viaggio comprendenti anche le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto;

          spese di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell’arredo, della mobilia e di attrezzature varie;

          spese di prima sistemazione;

          il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all’estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici;

          situazioni di particolare bisogno.

I comuni possono concedere contributi a chi provveda alle spese di trasporto dall’estero nel territorio

regionale di salme dei soggetti di

cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

Capo III

INTERVENTI A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO

Art. 9 – Iniziative e attività culturali

La Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare fra le comunità venete nel mondo il valore dell’identità veneta e della patria di origine e a rin-

saldare i rapporti culturali con il Veneto.

Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali e associazioni per l’emigrazione di cui all’articolo 18.

Art. 10 – Informazione

La Regione provvede:

          all’informazione sulle proprie attività legislative e amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse per i veneti nel mondo, compreso l’utilizzo dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;

          alla diffusione, tra le comunità dei veneti nel mondo, di quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e di quanto risulti utile per rinsaldare e per sviluppare i rapporti culturali ed economici con la terra di origine;

          a promuovere l’informazione di ritorno da parte delle comunità venete all’estero.

Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può sostenere iniziative promosse da enti e associazioni.

Art. 11 – Formazione e aggiornamento culturale

La Regione, in collaborazione anche con enti, associazioni ed istituzioni, assume iniziative per la formazione, la riqualificazione professionale e l’aggiornamento culturale a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), che intendano mantenere la propria residenza all’estero.

Art. 12 – Soggiorni, scambi e turismo sociale.

La Regione, anche in collaborazione con enti e con organismi pubblici e privati, promuove a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1:

          l’organizzazione di soggiorni culturali nella Regione;

          iniziative di turismo sociale;

          iniziative di interscambio.

Art. 13 – Interventi in caso di situazioni particolari

La Giunta regionale, nel caso si verifichino all’estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, può stipulare accordi con il Governo interessato, che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, ivi residenti, sentita la competente commissione consiliare.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 – Conferenza d’area

Allo scopo di garantire un proficuo collegamento con i veneti delle diverse aree geografiche e per assicurare una più estesa partecipazione, la Giunta regionale può promuovere conferenze d’area all’estero, alle quali partecipano il Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato, i rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni, culturali ed economiche, operanti in Italia e nell’area geografica prescelta.

La Giunta regionale, in sede di approvazione del programma annuale, individua l’area geografica, definisce le modalità di organizzazione delle conferenze d’area, ivi compresi i rimborsi dei viaggi e i costi per l’ospitalità dei partecipanti.

Art. 16 – Consulta dei veneti nel mondo.

E’ istituita la Consulta dei veneti nel mondo di seguito denominata Consulta.

La Consulta è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale, o dall’Assessore delegato.

La Consulta è composta:

dal Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato;

          da un rappresentante per ciascun comitato o federazione all’estero, di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c);

          da cinque rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a);

          da un rappresentante designato rispettivamente dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) del Veneto, dall’Unione regio-nale province venete (URPV), dall’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);

          da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;

          da un rappresentante designato dalle Università del Veneto;

          da un rappresentante designato dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei veneti nel mondo.

Art. 17 – Riconoscimento a cittadini di origine veneta

La Giunta regionale definisce criteri e modalità per il conferimento di riconoscimenti ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che lavorino o abbiano lavorato all’estero onorando il Veneto nel mondo.

Art. 18 – Associazionismo

La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, residenti all’estero o nel Veneto, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell’identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.

Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:

• delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano da almeno tre anni a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1;

• dei circoli dei soggetti di cui all’articolo 1 aventi sedi all’estero che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni;

dei comitati o delle federazioni all’estero che svolgano attività da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali per le iniziative di cui alla presente legge.

 
 
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