lo scorso 15 gennaio,
alle nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni
per il loro rientro
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 –
Finalità e destinatari
La Regione del
Veneto, nell’ambito delle finalità fissate
dallo Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo economico e sociale:
a) promuove iniziative
miranti a favorire e facilitare il rientro e l’inserimento
nel territorio regionale:
1) dei cittadini
italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre
anni prima dell’espatrio, abbiano avuto residenza
in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un
periodo di permanenza all’estero per almeno cinque
anni conse-
cutivi;
2) del coniuge
superstite e dei discendenti fino alla terza generazione
dei soggetti di cui al punto 1);
b) interviene
nei confronti della collettività veneta all’estero
per garantire il mantenimento dell’identità
veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine.
Non rientrano
tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente
legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte
e di imprese italiane distaccati o inviati in missione
presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.
La permanenza
all’estero deve risultare da dichiarazione rilasciata
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
Art. 2 Iniziative
e interventi
Le iniziative
e gli interventi regionali destinati ai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono volti:
ad agevolare e
favorire il rientro e l’inserimento nel territorio
regionale;
ad assumere, sostenere
e sviluppare iniziative e attività culturali, organizzando
nel territorio regionale soggiorni culturali, nonché
di turismo sociale e di interscambio;
a concorrere con
le autonomie locali e funzionali nell’assistenza,
qualora gli stessi stabiliscano la loro residenza nel
Veneto.
Le iniziative
e gli interventi regionali di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b) sono volti:
• a fornire assistenza nel caso si verifichino all’estero
particolari eventi socio-politici;
• a curare e sostenere la diffusione, fra le comunità
dei veneti all’estero, di pubblicazioni e materiale
audiovisivo e radiofonico;
• a prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il
Veneto nel mondo.
La Regione effettua
e sostiene, altresì, studi, indagini e ricerche
relativi al fenomeno migratorio.
Capo II
INTERVENTI FINALIZZATI
AL RIENTRO E ALL’INSERIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE
Art. 3 –
Sportelli informativi
La Regione promuove
l’istituzione di sportelli informativi a favore
dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), volti a:
agevolare l’incontro
domanda-offerta di lavoro;
garantire consulenza
e assistenza nelle pratiche relative al rientro e all’inserimento
degli stessi nel territorio regionale.
La Giunta regionale
è autorizzata ad istituire gli sportelli informativi
di cui al comma 1 e può affidarne la gestione alle
amministrazioni provinciali, alle associazioni di cui
all’articolo 18, comma 2, lettera a), alle associazioni
delle categorie economiche e ad altri enti e associazioni.
Art. 4 –
Alloggio
Ai soggetti di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti
dall’estero e residenti nel Veneto da non più
di quattro anni che nel territorio della Regione intendano
costruire od acquistare un alloggio avente le caratteristiche
previste per l’edilizia residenziale pubblica, o
effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento
e completamento di un immobile di proprietà o in
usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare,
la Regione può concedere un contributo una tantum
in conto capitale o, in alternativa, un contributo nel
pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con
istituti di credito di durata non superiore a quindici
anni. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente
commissione consiliare, i criteri per garantire l’accesso
alle fasce più deboli.
In caso di costruzione
o di acquisto, il richiedente non deve essere titolare
di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e
di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e
non deve aver ottenuto l’assegnazione in proprietà
o con patto di futura vendita di un alloggio costruito
con il contributo di enti pubblici.
L’abitazione
che viene sistemata o adeguata deve essere l’unica
di proprietà del richiedente e dei componenti il
nucleo familiare o l’unica sulla quale gli stessi
possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di
abitazione.
L’alloggio
non può essere destinato a uso diverso di quello
di abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un
periodo di dieci anni dalla data di erogazione del contributo,
pena la revoca dello stesso.
La documentazione
relativa alla costruzione, all’acquisto o sistemazione
dell’alloggio può riferirsi ad interventi
effettuati nei due anni precedenti la data di presentazione
della domanda.
Ai fini della
liquidazione del contributo concesso, la documentazione
relativa agli interventi di cui al comma 5 viene prodotta,
pena la decadenza del beneficio, entro due anni dalla
concessione del contributo regionale.
I comuni, nel
determinare le graduatorie per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della
legge regionale 2 aprile 1996 n.10 “Disciplina per
l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni, possono riservare ai soggetti di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), una quota fino ad un massimo del
dieci per cento.
La Giunta regionale
è autorizzata a stipulare convenzioni, che prevedono
anche concessioni di contributi, con le imprese che assumono
a tempo indeterminato i soggetti di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), al fine di agevolare il reperimento
di alloggi.
Art. 5 –
Incentivazione di attività produttive
La Giunta regionale
è autorizzata a concedere, anche tramite gli enti
locali, contributi ai soggetti di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), provenienti dall’estero
e residenti nel Veneto da non più di due anni,
che intendano avviare nel territorio regionale attività
produttive in forma singola o cooperativistica.
Il contributo
in conto capitale è concesso per investimenti finalizzati
all’avvio dell’attività produttiva
nella misura massima del trenta per cento delle spese
ritenute ammissibili e comunque entro i limiti massimi
fissati nel programma annuale di cui all’articolo
14, comma 2. Tale contributo non può essere cumulato
con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali
e comunitarie.
I destinatari
dei contributi di cui al comma 1 devono essere in possesso
dei requisiti professionali necessari allo svolgimento
dell’attività di impresa.
Le agevolazioni
previste dal presente articolo sono erogabili nel rispetto
del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001 pubblicata nella GUCE del 13 gennaio 2001,
n.L10 relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de
minimis).
Art. 6 –
Inserimento scolastico
Allo scopo di
assicurare l’inserimento nell’ordinamento
scolastico nazionale dei soggetti di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), la Regione, in concorso con i
programmi nazionali e comunitari, promuove:
corsi di orientamento,
di formazione linguistica e di inserimento scolastico;
iniziative miranti
al riconoscimento degli studi compiuti all’estero.
Art. 7 –
Formazione e riqualificazione professionale
La Regione, nell’ambito
dei programmi di formazione professionale e in concorso
con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative
per la formazione e la riqualificazione professionale
dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a).
La Regione promuove,
altresì, iniziative di aggiornamento culturale
per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a) in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni.
Art. 8 –
Interventi socio-assistenziali
Ai soggetti di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti
dall’estero e residenti nel Veneto da non più
di due anni possono essere concessi, dai comuni dove viene
fissata la residenza, contributi per:
• spese sostenute per il viaggio comprendenti anche
le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli
aventi diritto;
• spese di trasporto degli oggetti personali, del
vestiario, dell’arredo, della mobilia e di attrezzature
varie;
• spese di prima sistemazione;
• il riscatto ai fini previdenziali di periodi di
lavoro prestato all’estero in paesi privi di convenzioni
bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale contributo
è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici;
• situazioni di particolare bisogno.
I comuni possono
concedere contributi a chi provveda alle spese di trasporto
dall’estero nel territorio
regionale di salme
dei soggetti di
cui all’articolo
1, comma 1, lettera a).
Capo III
INTERVENTI A FAVORE
DEI VENETI NEL MONDO
Art. 9 –
Iniziative e attività culturali
La Regione favorisce
iniziative e attività culturali dirette a conservare
e tutelare fra le comunità venete nel mondo il
valore dell’identità veneta e della patria
di origine e a rin-
saldare i rapporti
culturali con il Veneto.
Le iniziative
di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in concorso
con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali
e associazioni per l’emigrazione di cui all’articolo
18.
Art. 10 –
Informazione
La Regione provvede:
• all’informazione sulle proprie attività
legislative e amministrative, sulla realtà economica,
culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse
per i veneti nel mondo, compreso l’utilizzo dei
benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
• alla diffusione, tra le comunità dei veneti
nel mondo, di quotidiani, di pubblicazioni e di materiale
audiovisivo e radiofonico e di quanto risulti utile per
rinsaldare e per sviluppare i rapporti culturali ed economici
con la terra di origine;
• a promuovere l’informazione di ritorno da
parte delle comunità venete all’estero.
Per le finalità
di cui al comma 1 la Giunta regionale può sostenere
iniziative promosse da enti e associazioni.
Art. 11 –
Formazione e aggiornamento culturale
La Regione, in
collaborazione anche con enti, associazioni ed istituzioni,
assume iniziative per la formazione, la riqualificazione
professionale e l’aggiornamento culturale a favore
dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), che intendano mantenere la propria residenza all’estero.
Art. 12 –
Soggiorni, scambi e turismo sociale.
La Regione, anche
in collaborazione con enti e con organismi pubblici e
privati, promuove a favore dei soggetti di cui all’articolo
1, comma 1:
• l’organizzazione di soggiorni culturali nella
Regione;
• iniziative di turismo sociale;
• iniziative di interscambio.
Art. 13 –
Interventi in caso di situazioni particolari
La Giunta regionale,
nel caso si verifichino all’estero calamità
naturali o particolari eventi sociali, economici o politici,
può stipulare accordi con il Governo interessato,
che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore
dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, ivi
residenti, sentita la competente commissione consiliare.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 15 –
Conferenza d’area
Allo scopo di
garantire un proficuo collegamento con i veneti delle
diverse aree geografiche e per assicurare una più
estesa partecipazione, la Giunta regionale può
promuovere conferenze d’area all’estero, alle
quali partecipano il Presidente della commissione consiliare
regionale competente, o suo delegato, i rappresentanti
dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, residenti
in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti,
istituzioni e associazioni, culturali ed economiche, operanti
in Italia e nell’area geografica prescelta.
La Giunta regionale,
in sede di approvazione del programma annuale, individua
l’area geografica, definisce le modalità
di organizzazione delle conferenze d’area, ivi compresi
i rimborsi dei viaggi e i costi per l’ospitalità
dei partecipanti.
Art. 16 –
Consulta dei veneti nel mondo.
E’ istituita
la Consulta dei veneti nel mondo di seguito denominata
Consulta.
La Consulta è
presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale,
o dall’Assessore delegato.
La Consulta è
composta:
dal Presidente
della commissione consiliare regionale competente, o suo
delegato;
• da un rappresentante per ciascun comitato o federazione
all’estero, di cui all’articolo 18, comma
2, lettera c);
• da cinque rappresentanti designati congiuntamente
dalle associazioni di cui all’articolo 18, comma
2, lettera a);
• da un rappresentante designato rispettivamente
dall’Associazione nazionale comuni d’Italia
(ANCI) del Veneto, dall’Unione regio-nale province
venete (URPV), dall’Unione nazionale comuni comunità
ed enti montani (UNCEM);
• da un rappresentante designato dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
• da un rappresentante designato dalle Università
del Veneto;
• da un rappresentante designato dai patronati sindacali
operanti in Italia a favore dei veneti nel mondo.
Art. 17 –
Riconoscimento a cittadini di origine veneta
La Giunta regionale
definisce criteri e modalità per il conferimento
di riconoscimenti ai soggetti di cui all’articolo
1, comma 1, che lavorino o abbiano lavorato all’estero
onorando il Veneto nel mondo.
Art. 18 –
Associazionismo
La Regione riconosce
le attività svolte dalle associazioni che operano
a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma
1, residenti all’estero o nel Veneto, al fine di
assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare
il valore dell’identità della terra di origine
e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.
Presso la Giunta
regionale sono istituiti distinti registri:
• delle
associazioni che hanno sede nella Regione e che operano
da almeno tre anni a favore dei soggetti di cui all’articolo
1, comma 1;
• dei circoli
dei soggetti di cui all’articolo 1 aventi sedi all’estero
che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività
da almeno tre anni;
dei comitati o
delle federazioni all’estero che svolgano attività
da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei
circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.
4. La Giunta regionale
è autorizzata a concedere contributi alle associazioni,
ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali
per le iniziative di cui alla presente legge.